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L’ULTIMA VICENDA Intrastat CI RIPORTA ALLE SOLITE MODALITA’ ALL’ITALIANA |
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Apindustria sottolinea con forza lo slogan: “Siamo contribuenti non sudditi”
L’associazione ha intrapreso un’azione in seguito all’inaccettabile ritardo nella emanazione delle nuove disposizioni sui modelli Intrastat.
Sconcerto e confusione ha suscitato tra gli operatori la circolare dell’Agenzia delle entrate, n. 5/E, emanata il 17 febbraio u.s., concernente la presentazione dei nuovi modelli Intrastat, che lascia inopportunamente intravvedere la possibile sanzionabilità per la ritardata presentazione degli stessi.
Un’assurdità quella di richiedere dopo mesi di silenzio l’adempimento degli elenchi INTRASTAT a distanza di pochi giorni dalla scadenza e senza disporre adeguati periodi transitori.
Come Associazione porteremo avanti un’azione molto chiara e determinata, di concerto con le altre associazioni provinciali, inviando una dura lettera di protesta all’Agenzia delle Dogane e delle Entrate (sia locali che nazionali). L’increscioso ritardo nell’emanazione e pubblicazione dei provvedimenti attuativi delle Direttive comunitarie, non è certo imputabile ai contribuenti bensì al legislatore e alla stessa Pubblica Amministrazione.
La nostra protesta non mancherà di evidenziare quanto segue:
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in mancanza del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (al 22/02 non risulta ancora pubblicato), non è possibile per i contribuenti conoscere (sulla base di disposizioni ufficiali) la propria periodicità (mensile o trimestrale) e le relative scadenze di presentazione dei modelli Intra;
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il software per la compilazione dei nuovi modelli è stato messo a disposizione solo il giorno 18 febbraio e ha già manifestato difficoltà di funzionamento;
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l’art. 3 dello Statuto del contribuente dispone che i nuovi adempimenti non entrino in vigore prima di 60 giorni dall’emanazione dei provvedimenti attuativi ed i nuovi modelli contengono sicuramente delle novità (si pensi ai servizi);
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l’art. 10, comma 2, dello stesso Statuto prevede che non siano irrogate sanzioni qualora il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa ed il comma 3 che le sanzioni non siano comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;
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infine, sempre lo Statuto del contribuente, dispone, al’art. 10, comma 1, che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede. E non ci vuole, quindi, molto a concludere che quest’ultimo punto sia stato completamente tradito e che, in questa vicenda, i contribuenti non sono stati trattati come tali ma – a detta nostra - come sudditi.
Infine non mancheremo di protestare per la scelta del legislatore nazionale di imporre alle imprese maggiori e più gravosi obblighi rispetto a quello richiesto dalla normativa comunitaria.
Lo Stato non può pretendere prestazioni impossibili dagli utenti, ma deve, invece, metterli nella condizione di osservare agevolmente le leggi.
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